Testamento
La successione testamentaria è regolata dal testamento, ossia da un atto con il quale il soggetto dispone dei suoi averi, o parte di essi, per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
L’art. 587 del Codice Civile indica le caratteristiche essenziali del testamento:
- – la revocabilità, ossia una persona ha la possibilità di modificare o revocare le sue decisioni fino al momento della sua morte;
- – la qualità di atto personale, poiché solo il testatore può esprimere le sue ultime volontà con un testamento;
- – l’unilateralità, ossia la qualità di atto che prescinde dalla volontà altrui;
- – la tipicità, poiché è l’unico atto previsto dalla legge che consente ad una persona di disporre dei propri beni per quando sarà morto;
- – la qualità di atto non recettizio, perché i suoi effetti si producono per la semplice manifestazione di volontà;
- – il formalismo, ossia il testamento deve per forza rispettare una certa forma per essere valido.
Solitamente la “scheda testamentaria” (un altro modo per chiamare il testamento) contiene le ultime volontà del defunto di natura patrimoniale, con cui dispone di beni immobili, mobili ecc., ma a volte può anche contenere disposizioni di carattere non patrimoniale, ad esempio morale, come pregare per i defunti.
Chiunque può disporre dei propri beni con un testamento, purché abbia compiuto 18 anni, non sia interdetto o privo della capacità d’intendere e di volere nel momento in cui scrive il testamento.
I testamenti ordinari sono:
Testamento olografo
che è redatto per intero di pugno, datato e sottoscritto dal testatore. Il testamento olografo è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione del suo autore.
Testamento pubblico
che è redatto dal notaio, il quale, alla presenza di due testimoni, riceve le dichiarazioni del testatore, ne trascrive fedelmente il contenuto, dandone lettura sempre in presenza dei testimoni. In quanto atto pubblico esso costituisce piena prova di quanto avvenuto presso il notaio.
Testamento segreto
è redatto dal testatore o da un terzo anche con mezzi meccanici, sottoscritto solo dal testatore e consegnato in presenza di testimoni al notaio.
I predetti tre testamenti sono tutti validi ed efficaci. Per tutti vale il principio per cui il testamento successivo prevale sempre sul testamento precedente, a prescindere dalla forma adottata.
Il testamento deve essere pubblicato da un Notaio che procede alla pubblicazione con la redazione, davanti a due testimoni e nella forma dell’atto pubblico, di un verbale nel quale viene descritto lo stato del testamento, riprodotto il contenuto e menzionata la sua apertura e i sigilli apposti.
I testamenti speciali sono quelli a cui si ricorre in via straordinaria, quando per ragioni eccezionali non è possibile redigere un testamento ordinario. Per questo, le formalità adottate sono semplificate e l’atto diventa inefficace dopo tre mesi dalla cessazione delle condizioni eccezionali che hanno richiesto una simile forma di testamento. Per il codice civile, le condizioni eccezionali sono: malattia contagiosa, calamità naturale, infortunio, viaggio in nave o a bordo di un aereo, militari e persone al seguito delle forze armate dello Stato.
Il testamento può essere nullo o annullabile. La nullità si ha quando non viene rispettata la forma prevista dal codice civile, in caso di testamento congiuntivo o reciproco, per violenza fisica, per incapacità di ricevere del notaio e del tutore, per la presenza di condizioni di natura illecita, per indeterminatezza del beneficiario. L’annullabilità si ha quando il testamento presenta errori, in caso di violenza o dolo, o per un difetto di forma che non sia così grave da dar luogo a nullità, per incapacità del testatore.
