Il Testamento proprio non esiste se la firma è apocrifa!
– Sentenza n. 10065 del 28 maggio 2020 –
É principio di diritto quello secondo cui il disposto dell’articolo 590 c.c. presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di un testamento che sia sicuramente stato scritto dal de cuius, ragion per cui detta norma non trova applicazione laddove vi sia un’accertata firma apocrifa che recide in radice la riconducibiltà della scheda testamentaria al testatore.
Cassazione Civile, Sentenza 28/05/2020 n. 10065
Il parere dell’Esperto
La sentenza è un arresto di fondamentale importanza nel diritto successorio perché chiarisce l’ambito di operatività dell’art. 590 c.c. che è strutturato per salvare il testamento anche in ipotesi di nullità.
La suprema Corte, infatti, chiarisce che se il testamento non è solo nullo ma addirittura inesistente anche l’art 590 c.c. non è operativo.