Successioni art
Successioni

Mai farsi aiutare da nessuno nella redazione del proprio testamento!

– Sentenza n.235, 16/02/2024 –

La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 c.c., l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento da parte di una persona terza, indipendentemente dalla misura di tale intervento, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la redazione del testamento, senza che assuma importanza sostanziale la rilevanza di detto intervento del terzo ai fini della nullità dell’intero testamento.

Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza 16/02/2024 n. 235

Il parere dell’Esperto

Nel diritto successorio la forma in cui viene redatto un testamento è talmente importante da diventare sostanza.

Infatti, i requisiti che il codice civile prescrive per la validità del testamento devono essere tutti rispettati senza eccezione alcuna. Non è quindi possibile da parte del Giudice alcun giudizio di merito e/o di meritevolezza per quello che riguarda la validità del testamento se non è stata rispettata la forma.

In particolare, con riferimento al testamento olografo, è di fondamentale importanza, pena la nullità, che la scheda testamentaria venga scritta integralmente di pugno dal testatore con riferimento al testo, alla data e alla firma.

Qualora una persona vicina al de cuius, anche solo per aiutarlo, intervenga nella redazione del testamento, anche scrivendo una sola parola, il testamento è radicalmente nullo.