Il testamento falso non esiste
– Sentenza n.10065, 28/05/2020 –
La scheda testamentaria falsa, anche se eseguita dagli eredi pretermessi perché ritenuta conforme alla volontà del testatore, non comporta la sanatoria dell’atto in quanto trattasi di atto inesistente e non semplicemente nullo. In tal caso, dunque, non è configurabile la previsione di cui all’articolo 590 del c.c., secondo cui la nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 28/05/2020, n.10065
Il parere dell’Esperto
La Cassazione, con la sentenza in commento, ha avuto l’occasione di chiarire che il testamento falso, quindi scritto non dal de cuius ma da chiunque altro, anche se predisposto in buona fede e contenente davvero le ultime volontà di chi è morto (perché magari confidate ad un parente sul letto di morte) è un atto inesistente e non semplicemente nullo. Ciò significa che un testamento può essere definito tale solo è stato scritto dal defunto, altrimenti siamo in presenza di un pezzo di carta senza nessun valore. Questa massima è particolarmente importante perché un testamento, anche scritto male e addirittura nullo, è pur sempre un testamento che può produrre degli effetti giuridici mentre un atto inesistente non può produrre nessun tipo di effetto perché semplicemente non esiste.