Mai pagare i debiti del defunto!
– Sentenza n.196, 09/06/2020 –
In tema di successioni per causa di morte, un pagamento del debito del de cuius ad opera del chiamato all’eredità con denaro ereditario, a differenza di un mero adempimento ex articolo 1180 c.c. dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un’accettazione tacita dell’eredità, non potendosi estinguere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede.
Tribunale Bergamo sez. lav., 09/06/2020, n.196
Il parere dell’Esperto
Il noto adagio “a pagare e a morire c’è sempre tempo” non è mai stato così vero come nel caso in cui si decida di pagare i debiti di chi non c’è più. Infatti, la Cassazione ha spiegato che pagare un debito del de cuius comporta immediatamente l’accettazione dell’eredità (se chi paga è un chiamato all’eredità), con la conseguenza che l’erede acquista immediatamente l’eredità puramente e semplicemente. Questo ha come conseguenza che, se chi è passato a miglior vita aveva più debiti che crediti, l’incauto pagatore sarà tenuto a pagare tutti i debiti del “caro” estinto anche con il proprio patrimonio personale nel caso in cui l’asse ereditario non sia sufficiente per far fronte ai debiti stessi.