Incapacità naturale del testatore
– Sentenza n.6079, 04/03/2020 –
È valido il testamento redatto dal de cuius se, al momento della redazione della scheda testamentaria contestata, questi viene ritenuto capace di autodeterminarsi. Lo stato di incapacità naturale, rilevante ai sensi dell’art. 591 c.c., deve essere provato in modo rigoroso e con specifico riferimento temporale all’atto di redazione del testamento, e non può essere sbrigativamente desunto su mera base congetturale dal quadro d’insieme della vita del testatore come un portato dell’asserita costante e irrimediabile instabilità di quest’ultimo.
Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6079
Il parere dell’Esperto
La Cassazione ha chiarito che un testamento formalmente corretto è anche pienamente valido ed efficace, a meno che non venga rigorosamente provato che all’atto di redazione del testamento stesso il de cuius era incapace di intendere e di volere. Questa prova, inoltre, non può essere desunta dal suo modo di vivere ma deve essere invece il frutto di elementi seri, precisi e concordanti tutti presenti proprio nel momento della redazione del testamento. E’ una prova c.d. diabolica!