Gli accordi prima della morte hanno una validità limitata
– Sentenza n.11763, 15/05/2018 –
E’ valido ed efficace nel nostro ordinamento, un mandato “post mortem exequendum” conferito ed accettato durante la vita del mandante ed avente per oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante e per conto di questo; tuttavia, la validità di un mandato da eseguirsi “post mortem” è subordinata alla circostanza che la natura dell’affare non sia in contrasto con le norme fondamentali che disciplinano la successione “mortis causa” e in ispecie la successione testamentaria, atteso che la volontà del defunto, relativamente ai beni dell’eredità, non può operare, “post mortem”, che come volontà testamentaria, nelle forme, nei modi e nei limiti determinati dalla legge. Pertanto, deve essere negata validità ad un mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, comporti, attraverso l’esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione “mortis causa” di beni patrimoniali, inerenti all’eredità, a favore di terze persone (“mandatum post mortem”).
Cassazione civile sez. III, 15/05/2018, n.11763
Il parere dell’Esperto
La Cassazione, toccando un tema molto complesso ed articolato, spiega che, in linea generale, le norme inderogabili sulla successione mortis causa non possono essere aggirate da un accordo fatto dal testatore prima di morire. Tuttavia, alcuni incarichi anche di natura patrimoniale, che non violano le norme fondamentali in tema di successione, possono essere ritenuti validi e, quindi, viene comunque riconosciuta al testatore un ambito di azione per incaricare terze persone di fare o compiere atti dopo la sua morte.