Successioni art

L’ingrata sorte dei patti successori

– Sentenza n.27624, 21/11/2017 –

L’ipotesi in cui un soggetto trasferisca convenzionalmente in tutto in parte la proprietà dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere e contestualmente vi sia l’impegno a mantenere irrevocabile tale convenzione configura un patto successorio ex art. 458 c.c., che, in quanto nullo non può essere ricevuto dal notaio

Cassazione civile sez. II, 21/11/2017, n.27624

Il parere dell’Esperto

La Cassazione ribadisce la piena operatività dell’art. 458 c.c. che vieta i c.d. patti successori. In altre parole, nessuno può disporre dei propri diritti per quando sarà morto se non tramite il testamento. Pertanto, accordarsi con qualcuno, con un atto vincolante e magari dietro pagamento di una somma di denaro, per far sì che la proprietà dei suoi beni passi a quest’ultimo dopo la sua morte, non è possibile nel nostro ordinamento e un eventuale atto di questo genere è radicalmente nullo.