Successioni art

In tutto o in parte

– Sentenza n.6931, 08/04/2016 –

Il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell’intero asse. In definitiva, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull’intero asse.

Cassazione civile sez. II, 08/04/2016, n.6931

Il parere dell’Esperto

In tema di divisioni ereditarie vale un principio generale per cui è sempre possibile chiedere, ed è preferibile, una divisione universale di tutti i beni oggetto della comunione e non solo di parte di essi. Tuttavia, precisa la Cassazione, qualora uno dei comunisti chieda la divisione solo di una parte dei beni in comunione e gli altri comunisti non si oppongano chiedendo la divisione di tutto, anche la divisione parziale è possibile, non essendoci una norma che, in astratto, lo vieti.